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mercoledì 5 gennaio 2011

Agenzia entrate, scommesse online sono da tassare

Agenzia entrate, scommesse online sono da tassare
di Lorenzo Gennari
martedì 4 gennaio 2011
Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che le vincite online sono da ritenersi redditi diversi e se pagate su conti correnti esteri vanno inserite nel quadro RW del modulo unico
Le somme guadagnate partecipando a scommesse e ad altri passatempi su Internet, per esempio attraverso un casinò online, sono "redditi diversi", quindi tassati per intero, da riportare nel modello Unico e soggetti agli obblighi di monitoraggio. A dirlo è una nota dell'Agenzia delle entrate diffusa ieri.
In particolare, se lo scommettitore, per accedere al gioco online, si appoggia ad un conto corrente estero infruttifero la cui consistenza superi i 10mila euro alla fine del periodo d'imposta, e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassano questa stessa soglia, dovrà segnalare le vincite nel modulo RW.
Nello specifico, il giocatore dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e barrando la colonna 4 per evidenziare che non ricava interessi. Ancora, sempre nell'RW va riempita la sezione III per indicare sia i versamenti fatti dal nostro Paese sul conto estero, sia i trasferimenti su un conto italiano intestato al contribuente. Al contrario, sfuggono agli obblighi di monitoraggio i pagamenti fatti per acquistare beni o per affrontare spese correnti sfruttando le disponibilità finanziarie all’estero.
In sostanza, la risoluzione spiega che i ricavi ottenuti giocando sul web rientrano nel novero dei redditi diversi tanto quanto le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio. Di conseguenza, questi importi sono tassati per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione: non si può tener conto delle spese sostenute per la loro produzione, a partire dalla quota di partecipazione al gioco.
Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d'imposta che applica la ritenuta alla fonte, è compito del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi e, più precisamente, nel rigo RL15 del quadro RL di Unico.

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